Art. 10.
(Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali).

      1. I medicinali utilizzati da ciascuna delle terapie e delle medicine non convenzionali disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le specifiche farmacopee.
      2. La Commissione di cui all'articolo 5 provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi previsti dall'articolo 3 e li sottopone all'esame delle commissioni di cui all'articolo 9.
      3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente articolo.